Assunzione diretta per i congiunti delle vittime del dovere appartenenti alle forze di polizia

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INFORMAZIONI GENERALI

A richiesta dell'interessato è possibile accedere direttamente ai ruoli della Polizia di Stato, senza concorso.

Possono presentare domanda ed essere ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile:

  • il coniuge
  • i figli superstiti
  • i fratelli, qualora unici superstiti

degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, delle legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico o nell’espletamento di missioni internazionali di pace, i quali ne facciano esplicita richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di seguito riportati.

Si può accedere al:

A. Ruolo ordinario (ai sensi dell’articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982);

B. Ruolo tecnico – settore di supporto logistico (ai sensi dell’articolo 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982).

REQUISITI

  • cittadinanza italiana;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001;
  • idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel d.m. n. 198/2003 e nel d.P.R. n. 207/2015.

Per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il 1985, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia al suddetto status.

LIMITE DI ETA'

Aver compiuto il 18° anno di età.

A. per l’accesso ai ruoli ordinari: non aver superato il 26° anno di età, elevabile di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato, ma comunque non superiore a tre anni;

B. per l’accesso ai ruoli tecnici: non vi sono limiti di età.

TITOLO DI STUDIO

A. per l’accesso ai ruoli ordinari: diploma di scuola secondaria di 2° grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

B. per l’accesso ai ruoli tecnici: diploma di scuola secondaria di 2° grado oppure di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

CONDIZIONI OSTATIVE

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 3/1957, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

DOMANDA

Le domande di assunzione devono essere presentate alla Questura della provincia ove il candidato risiede e devono contenere le dichiarazioni, anche rese a mezzo di autocertificazione, utilizzando i moduli (PDF compilabili e stampabili) che si mettono a disposizione:

A. MOD. DOMANDA ASSUNZIONE RUOLO ORDINARIO

B. MOD. DOMANDA  ASSUNZIONE RUOLO TECNICO

MODALITA' DI SELEZIONE

PROVA DI EFFICIENZA FISICA, PSICO-FISICA ED ATTITUDINALE

  • Prove di efficienza fisica, previste solo per la partecipazione al ruolo ordinario: (corsa mt.1000 – salto in alto – trazioni alla sbarra);
  • Accertamenti psico-fisici (esame clinico generale, prove strumentali e di laboratorio);
  • Accertamenti attitudinali; (accertamento dell'attitudine del candidato al servizio di polizia attraverso batterie di test collettivi e individuali ed un colloquio).

NOMINA IN RUOLO E CORSO DI FORMAZIONE

Il richiedente, qualora giudicato idoneo alle selezioni è nominato allievo agente ovvero allievo agente tecnico della Polizia di Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile così articolato:

A. per l’accesso ai ruoli ordinari:

  • otto mesi residenziali in una delle Scuole di Polizia presenti sul territorio italiano;
  • quattro mesi di applicazione pratica presso gli Uffici/Reparti di assegnazione, al termine del quale sono assegnati in sedi di servizio diverse dalla provincia di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe.

B. per l’accesso ai ruoli tecnici:

  • quattro mesi, in una delle Scuole di Polizia presenti sul territorio italiano, al termine del quale sono assegnati ad un Ufficio/Reparto nella regione di residenza.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

d.m. del 28 aprile 2005 n. 129, art. 62, regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori della Polizia di Stato.

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, art. 6, commi 5 e 6 recante l’ordinamento del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia per quanto attiene all'assunzione nel ruolo ordinario.

d.m. del 28 aprile 2005 n. 129, art. 65, regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, art. 5 commi 4 e 5 recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica  per quanto attiene all'assunzione nel ruolo tecnico-scientifico.

17/11/2007
(modificato il 05/06/2019)
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