Il questore

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In base all'art. 14 della legge 121/81 il questore è autorità provinciale di pubblica sicurezza; ha quindi la direzione, la responsabilità e il coordinamento da un punto di vista tecnico-operativo dei servizi di ordine e sicurezza pubblica nel capoluogo di pertinenza. Ciò comporta che egli può utilizzare tutte le forze di polizia presenti sul territorio, quindi anche operatori dei Carabinieri, della Guardia di finanza, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria, per esigenze di ordine pubblico. In tali casi emanerà un'apposita ordinanza diretta ai comandanti dei vari corpi, nella quale saranno indicati il numero, i compiti e le modalità d'impiego del personale nei servizi.
Il Questore ha naturalmente numerose altre competenze: emette diffide, ordini di allontanamento verso cittadini stranieri irregolari; nei casi previsti dalla legge, può disporre misure di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi o in altre circostanze proporle all'autorità giudiziaria. Rilascia inoltre autorizzazioni e licenze in diverse materie come ad esempio armi, istituti di vigilanza privata ed ovviamente permessi di soggiorno.
La sua qualità di autorità di provinciale pubblica sicurezza non è in antitesi con quella del prefetto, prevista dall'articolo 13 della stessa legge 121. Infatti il questore è responsabile per le scelte di natura tecnica nella predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, il prefetto per quelle di tipo politico amministrativo. Per esemplificare, riferendoci ad una manifestazione di protesta, il prefetto potrà valutare di vietare l'accesso dei manifestanti ad un determinato luogo; il questore, da parte sua, dovrà attuare tutte le misure idonee per osservare il divieto del prefetto, impiegando opportunamente il personale.

25/08/2011
(modificato il 28/01/2013)
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