Trattamenti pensionistici alle vittime del dovere

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Prestazione erogata al coniuge, agli orfani e in mancanza di questi ai genitori ed ai collaterali del personale della Polizia di Stato, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza d'azioni terroristiche o criminose, in servizio d'ordine pubblico,di vigilanza a infrastrutture civili e militari e in operazioni di soccorso ovvero deceduti successivamente per la stessa causa(artt. 1897 e 2183 D.L.vo n. 66/2010).

COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE:

E' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita dal congiunto all'epoca del decesso.

E' riliquidata in funzione degli aumenti concessi al personale di pari qualifica in attività di servizio. Le disposizioni si applicano anche ai superstiti di vittima deceduta successivamente all'evento e solo quando il decesso è causa diretta ed esclusiva dell'evento.

DECORRENZA:dalla data del decesso.
COMPETENZA Amministrazione Centrale: per le rideterminazioni di trattamenti pensionistici speciali già attribuiti al personale deceduto prima del 1°.10.2005 (data del subentro dell'INPDAP nella gestione delle pensioni della P.S.)
I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici: per l'attribuzione dei trattamenti pensionistici speciali ai superstiti del personale deceduto dal 1° ottobre 2005.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: Gli aventi diritto, devono presentare apposita istanza alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici competente in base all'ultima sede di servizio, al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione Prima - Via A. Depretis, 45/A, Roma ed infine all'ultima sede di servizio.

VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE

Legge n. 206 del 26.08.2004 e successive modificazioni ed integrazioni

Ambito di applicazione Vittime degli atti del terrorismo e delle stragi di tale matrice,compiuti sul territorio nazionale o extranazionale.

Vittime della c.d. "Banda della Uno Bianca" e del disastro aereo di Ustica.

Si applica per gli eventi verificatesi sul territorio nazionale a decorrere dal 1°.1.1961 e dal 1°.1.2003 per gli eventi verificatisi all'estero.

Destinatari: Personale della Polizia di Stato con invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, superstiti e familiari limitatamente al coniuge, agli orfani e in mancanza di questi ai genitori.

BENEFICI PENSIONISTICI E PREVIDENZIALI

· Incremento del 7,50% della retribuzione pensionabile utile ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o trattamento equipollente.

· Aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata ed il trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente.

· Esenzione dall'I.R.P.E.F. dei trattamenti pensionistici e della quota di trattamento di fine servizio erogata dall' I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici in attuazione dei benefici riconosciuti dalla legge n. 206/04.

· Riconoscimento del diritto immediato alla pensione diretta da corrispondere in misura pari all'ultima retribuzione integralmente percepita al personale della Polizia di Stato con invalidità permanente della capacità lavorativa pari o superiore all'80%.

· Attribuzione del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione integralmente percepita e maturata, al personale della Polizia di Stato, che abbia proseguito l'attività lavorativa, con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa ed al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso della contribuzione figurativa dei dieci anni.

· Attribuzione, ai superstiti del personale con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa aventi diritto alla pensione di reversibilità, delle "due annualità" comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali se conviventi ed a carico.

· Adeguamento della misura delle pensioni al trattamento percepito dal personale in attività di servizio con pari qualifica e anzianità.

Ai superstiti aventi diritto del personale della Polizia di Stato vittime del terrorismo, decedute in attività di servizio, spetta il trattamento pensionistico speciale di cui agli artt. 1897 e 2183 del D.L.vo n. 66/2010)

COMPETENZA :
Benefici pensionistici:
Amministrazione Centrale: per le rideterminazioni di trattamenti pensionistici già attribuiti al personale cessato dal servizio prima del 1°.10.2005 (data del subentro dell'INPDAP nella gestione delle pensioni della P.S.)
I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici: per l'attribuzione dei benefici per il personale cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 2005.
Attribuzione doppia annualità.(legge 106/2011)
Benefici previdenziali:
Ufficio di appartenenza: per la trasmissione della documentazione amministrativa e contabile alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici competente.
I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici per la liquidazione delle somme spettanti.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:
Benefici pensionisticie previdenziali:
Gli aventi diritto, devono presentare apposita istanza alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici competente in base all'ultima sede di servizio, al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione Prima - Via A. Depretis, 45/A, Roma ed infine all'ultima sede di servizio.

Doppia annualità:

Gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza, con le modalità di cui alla circolare n.71 del 30/4/2013 dell'I.N.P.S. (invio telematico)
Per il personale deceduto dal 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici che eroga la pensione di reversibilità;
Per il personale deceduto prima del 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici di ROMA 2 e al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione Prima - Via A. Depretis, 45/A, Roma

Alle domande di attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 206/04 dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 510 del 28.07.1999, attestante che il soggetto è vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice o familiare anche superstite.

CRIMINALITA' ORGANIZZATA e AZIONI CRIMINOSE

Legge 407/1998 e art. 82 legge 388/2000

Ambito di applicazione: Fatti delittuosi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis del codice penale, verificatesi successivamente alla data del 1°.01.1967; azioni criminose, verificatesi successivamente alla data del 1°.01.1990

BENEFICI

· Doppia annualità: Attribuzione, ai superstiti del personale con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa aventi diritto alla pensione di reversibilità, delle "due annualità" comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali se conviventi ed a carico. (art. 5 c.3 Legge n.206/04)

· Esenzione dall'I.R.P.E.F. dei trattamenti pensionistici speciali di reversibilità liquidati ai sensi degli artt. 1897 e 2183 del D.Leg.vo 66/2010 e delle pensioni privilegiate dirette di prima categoria con assegno di superinvalidità.

Ai superstiti aventi diritto del personale della Polizia di Stato vittime della criminalità organizzata e di azioni criminose, decedute in attività di servizio, spetta il trattamento pensionistico speciale di cui agli artt. 1897 e 2183 del D.L.vo n. 66/2010)

COMPETENZA : I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici per la erogazione della doppia annualità (Legge n. 106/2011) e per l'esenzione dall'IRPEF della pensione.
AGENZIA DELLE ENTRATE per la restituzione dell'imposta trattenuta sulla pensione e non rimborsata.
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:
Benefici fiscali: Gli aventi diritto, devono presentare apposita istanza alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici competente al pagamento del trattamento pensionistico di reversibilità o alla sede dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio, per la restituzione di eventuali somme non rimborsate.

Doppia annualità:

Gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza, con le modalità di cui alla circolare n.71 del 30/4/2013 dell'I.N.P.S. (invio telematico)
Per il personale deceduto dal 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici che eroga la pensione di reversibilità;
Per il personale deceduto prima del 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici di ROMA 2 e al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione Prima - Via A. Depretis, 45/A, Roma

Alle domande di attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 407/98, dall'art. 82 della legge n.388/2000 e della legge n. 244/07 dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 510 del 28.07.1999, attestante che il soggetto è vittima della criminalità organizzata o di azioni criminose o superstite di vittima della criminalità organizzata o di azioni criminose.

VITTIME DEL DOVERE

Art. 1, commi 563 e 564 della legge n. 266 del 23.12.2005

Ambito di applicazione:

Personale della Polizia di Stato deceduto o che abbia subìto un'invalidità permanente nell'espletamento delle funzioni d'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatesi:

  • Nel contrasto ad ogni tipo di criminalità,
  • Nello svolgimento di servizi di ordine pubblico,
  • Nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari,
  • In operazioni di soccorso,
  • In attività di tutela della pubblica incolumità,
  • A causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.

Personale della Polizia di Stato che abbia contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso,in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.

BENEFICI

· Doppia annualità: Attribuzione, ai superstiti del personale con invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa aventi diritto alla pensione di reversibilità, delle "due annualità" comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori ed ai collaterali se conviventi ed a carico. (art. 5 c.3 Legge n.206/04)

COMPETENZA: I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici (legge n. 106/2011)
COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE:

Gli aventi diritto dovranno presentare apposita istanza, con le modalità di cui alla circolare n.71 del 30/4/2013 dell'I.N.P.S. (invio telematico)
Per il personale deceduto dal 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici che eroga la pensione di reversibilità;
Per il personale deceduto prima del 14.05.2011: alla sede I.N.P.S. Gestione dipendenti pubblici di ROMA 2 e al Dipartimento di P.S. - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Trattamento Pensione e Previdenza - Divisione Prima - Via A. Depretis, 45/A, Roma

Ai superstiti aventi diritto del personale della Polizia di Stato vittime della in servizio d'ordine pubblico,di vigilanza a infrastrutture civili e militari e in operazioni di soccorso decedute in attività di servizio, spetta il trattamento pensionistico speciale di cui agli artt. 1897 e 2183 del D.L.vo n. 66/2010)

Alle domande di attribuzione dei benefici previsti dalla legge n. 407/98, dall'art. 82 della legge n.388/2000 e della legge n. 244/07 dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza del richiedente, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 510 del 28.07.1999, attestante che il soggetto è vittima del dovere o superstite di vittima del dovere.

09/10/2013
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