Giubbotti salvavita: un po' di chiarezza
I giubbotti o le bretelle riflettenti devono essere indossatidai conducenti dei veicoli fermi sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
E' obbligatorio indossarli quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se si scende dall'automobileferma sulla corsia d'emergenza. L'obbligo, scattato dal 1 aprile 2004 (legge 27 febbraio 2004 numero 47) si estende anche ai passeggeri .
Le caratteristiche tecniche dei giubbotti e delle bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità sono state stabilite condecreto (pdf 9 kb), emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 30 dicembre 2003. Il D.L. fissa le norme che stabiliscono l'omologazione di questi strumenti di sicurezza stradale.
I fabbricanti devono produrre indumenti ad alta visibilità dotati di attestato di conformità, certificato da un organismo di controllo autorizzato. Per l'automobilista è comunque indifferente utilizzare giubbotti o bretelle e scegliere il colore, che può essere arancione, rosso o giallo; l'importante è che sull'etichetta sia riportato il marchio "CE" insieme a quello "UNI EN 471" (la sigla CE da sola potrebbe significare "China export"!). Attenzione dunque dove e da chi acquistate questi oggetti.
Le sanzioni
Per chi "dimenticasse" di indossare gli accessori, in caso di controlli delle forze dell'ordine, scatta una multa da un minimo di euro 42 ad un massimo di 173 euro e la detrazione di 2 punti dalla patente.
Se l'infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma pecuniaria. Per conoscere quando e come indossare questi accessori suggeriamo la lettura di questa scheda (pdf 37 kb).
Un consiglio: tenete il giubbotto nell'abitacolo della vettura e non nel bagagliaio in modo da poterlo indossare prima di scendere dall'automobile così da non commettere infrazione.
Per i ciclisti
La Legge 120 del 2010 che ha modificato numerosi articoli del Codice della Strada, ha introdotto l'obbligo per i conducenti di velocipedi di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art. 182 comma 9 bis del C.d.S.) , nei seguenti casi:
- sempre quando circolano in galleria
- fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere.
Il mancato utilizzo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti nei casi previsti, comporta una sanzione da un minimo di euro 26 ad un massimo di euro 102.