L'articolo 52/1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti
caratteristiche:
Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
Il Codice della strada ribadisce il concetto poco più avanti: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli" (art. 52/4). Ciò significa che devono anche essere assicurati come tali e che il conducente deve essere munito della relativa patente di guida (categoria A).
17-11-2007