La disciplina delle Agenzie d’affari

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Per agenzie di affari si intendono le imprese, comunque organizzate, che esercitano con finalità di lucro un’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un affare di qualsiasi genere nell’interesse altrui.

Gli elementi che caratterizzano le agenzie di affari sono, dunque:

- l’esercizio organizzato ed abituale dell’attività a titolo professionale;

- la prestazione dell’opera a chiunque ne faccia richiesta;

- l’attività di intermediazione.

 

Negli anni sono state via via introdotte discipline speciali per non poche tipologie di agenzia, che sono state regolate da norme di settore e quindi variamente disciplinate, sottraendole alla disciplina generale di pubblica sicurezza (ad esempio, le agenzie per il lavoro, le agenzie di assicurazioni, di stampa, per le pratiche automobilistiche, le agenzie immobiliari, di viaggi, ecc.), contenuta nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773.

Allo stato della normativa, quanto alle agenzie soggette alla legislazione di pubblica sicurezza, è richiesta:

  1. l’autorizzazione del Questore per le agenzie di recupero crediti per conto di terzi;
  2. la semplice comunicazione preventiva al Questore per le agenzie di pubblici incanti (case d’asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni;
  3. la comunicazione preventiva al Comune territorialmente competente per tutti gli altri tipi di agenzia che non hanno una disciplina speciale (per queste comunicazioni si vedano le indicazioni dei rispettivi SUAP).

La domanda di autorizzazione

La domanda di licenza per l’esercizio di agenzie di recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi, può essere presentata, alternativamente, alla Questura (o al Commissariato di Pubblica Sicurezza territorialmente competente) o al SUAP, che la trasmette alla Questura.

La  domanda va redatta sull’apposito modulo, che comprende anche le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà relativi ai dati del richiedente l’autorizzazione e della ditta/ impresa che intende esercitare l’attività e alle condizioni richieste dalla legge (requisiti personali e tecnici prescritti, concessione governativa, agibilità dei locali, ecc.).

E’ consentito avvalersi di rappresentanti nella conduzione dell’attività. Questi devono presentare apposita dichiarazione di consenso per la conduzione, quale rappresentante del titolare, dell’esercizio per il quale si chiede la licenza e devono dichiarare di essere in possesso dei medesimi requisiti personali richiesti al titolare. Anche tale dichiarazione va resa su apposito modulo.

Sono ammesse anche variazioni successive dei rappresentanti (nuove nomine, revoche o sostituzioni).  Anche in tali casi va resa una dichiarazione alla Questura competente utilizzando lo specifico modulo, per sottoporre i nuovi rappresentanti ai medesimi controlli di pubblica sicurezza e per le conseguenti variazioni sull’autorizzazione, che ha durata permanente.

La comunicazione preventiva di avvio dell’attività

Alla preventiva comunicazione alla Questura è tenuto chiunque intenda esercitare a fini di lucro un’agenzia di pubblici incanti (casa d’asta), matrimoniale o di pubbliche relazioni.

Per eseguire tale comunicazione va compilato l’apposito modulo da indirizzare alla Questura  o al Commissariato di Pubblica Sicurezza) del luogo in cui si intende svolgere l’attività, o al relativo SUAP che lo trasmette alla Questura.

Il modulo comprende l’indicazione dei dati del titolare dell’esercizio e della ditta/ impresa che intende esercitare l’attività nonché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (solo per le case d’asta) e di atti di notorietà relativi alle condizioni richieste dalla legge (in particolare, disponibilità e agibilità dei locali).

10/02/2015
(modificato il 08/07/2020)
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