Il motorino
I ciclomotori sono veicoli a motore a due, tre o quattro ruote. Secondo la classificazione internazionale si dividono nelle seguenti categorie:
categoria L1e (veicolo a motore leggero a due ruote), che comprende le seguenti sottocategorie:
- veicoli L1e-A (cicli a propulsione),
- veicoli L1e-B (ciclomotori a due ruote);
categoria L2e (ciclomotori a tre ruote), che comprende le seguenti sottocategorie:
- veicoli L2e-P (ciclomotori a tre ruote per trasporto passeggeri),
- veicoli L2e-U (ciclomotori a tre ruote per scopi commerciali);
categoria L6e (quadricicli leggeri), che comprende le seguenti sottocategorie:
- veicoli L6e-A (quad da strada leggeri),
- veicoli L6e-B (quadrimobili leggere), che comprendono le seguenti sottocategorie:
- veicoli L6e-BU (quadrimobili leggere per scopi commerciali): veicoli commerciali progettati esclusivamente per il trasporto di merci,
- veicoli L6e-BP (quadrimobili leggere per il trasporto di passeggeri): veicoli progettati principalmente per il trasporto di passeggeri.
L'articolo 52, comma 1 del Codice della strada definisce i ciclomotori (ovvero i "motorini") come veicoli con le seguenti caratteristiche:
- motore di cilindrata non superiore a 50 centimetri cubici
- capacità di sviluppare una velocità fino a 45 chilometri orari.
Tali specifiche tecniche devono essere strettamente osservate dal costruttore e non possono essere modificate.
Secondo le disposizioni di legge i motorini (ciclomotori) devono anche essere assicurati. Il conducente deve essere munito del CIG (Certificato di Idoneità alla Guida) ovvero di una patente di guida di categoria “AM” o superiore. Pertanto, ad esempio, il conducente che ha una patente di guida di categoria B può condurre anche il motorino oltre alla autovettura.
L’art. 52, comma 4 del Codice della strada ribadisce il concetto che: "Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli".