Il visto di ingresso

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Il visto è l'autorizzazione all'attraversamento delle frontiere ed è rilasciato, allo straniero, dallo Stato di destinazione del viaggio, mediante le rappresentanze diplomatico — consolari, presenti nel Paese di origine o di provenienza dello stesso cittadino straniero.

Essi possono essere:

  • di tipo A, nel caso di transito aeroportuale
  • di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni)
  • di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni)

Possono essere rilasciati visti uniformi (VSU) che consentono al titolare di circolare nell'intero territorio degli Stati membri, visti con validità territoriale limitata (VTL) che consentono al titolare di circolare soltanto sul territorio di uno o più Stati membri, o visti di transito aeroportuale (VTA) che consentono al titolare di transitare nella zona internazionale di transito di uno o più aeroporti degli Stati membri o anche visti nazionali (VN) che consente l'ingresso per il soggiorno di lungo periodo nello Stato che ha emesso il visto, ma consente al titolare anche l'utilizzo per l'ingresso e la circolazione nello spazio Schengen, per un periodo massimo di 90 giorni ogni 180.

L’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni) figura nel Regolamento (UE) n. 1806/2018 del parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018.

Nello stesso Regolamento è anche presente l'elenco degli Stati terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per entrare nel territorio degli Stati membri per soggiorni non superiori a tre mesi (90 giorni) nel corso di un periodo di sei mesi (180 giorni).

Il Decreto interministeriale in materia di visti d'ingresso, n. 850, dell' 11 maggio 2011 (entrato in vigore il 2 dicembre 2011, e sostituendo integralmente il Decreto Ministeriale 12 luglio 2000, Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento), nell'Allegato A, elenca e delinea l'ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane, presenti in ciascuno Stato estero:

  • Visto per adozione
  • Visto per affari
  • Visto per cure mediche
  • Visto diplomatico
  • Visto per gara sportiva
  • Visto per investitori
  • Visto per invito
  • Visto per lavoro autonomo
  • Visto per lavoro autonomo per costituzione di start up innovative
  • Visto per lavoro subordinato
  • Visto per lavoro subordinato di tipo stagionale
  • Visto per missione
  • Visto per motivi familiari (sono stati ricondotti a tale unica motivazione, i visti precedentemente rilasciati per familiare al seguito e per ricongiungimento familiare)
  • Visto per motivi religiosi
  • Visto per reingresso
  • Visto per residenza elettiva
  • Visto per ricerca
  • Visto per studio
  • Visto per transito (è stata prevista la concessione di tale visto, quale ulteriore fattispecie riconducibile al tipo C, che è subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il rilascio del visto per turismo e in presenza di analoghe condizioni)
  • Visto per turismo
  • Visto per vacanze-lavoro
  • Visto per volontariato

 

Per maggiori informazioni in materia di visti, potrà essere consultato il sito del Ministero degli Affari Estero e della Cooperazione Internazionale:

http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx

 

 

27/04/2018
(modificato il 05/01/2024)
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