Armi ed Esplosivi
Questa sezione è una guida che vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano le principali richieste relative alle armi comuni da sparo (fucili e pistole) per uso personale, sportivo e venatorio, come e a chi presentare una domanda, quali sono i documenti necessari e così via.
In questo contesto non sono quindi presi in esame altri tipi di armi, come quelle da guerra o gli esplosivi.
In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 222/2016, in attuazione dell'art.5 della legge n. 124/2015, è stato predisposto, tra gli altri moduli, quello relativo al Commercio di Armi Comuni, ex art. 31 T.U.L.P.S. Tale modulistica è stata redatta tenendo conto di quanto previsto dall'art 24, comma 2, del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito dalla legge 11/08/2014, n.114, relativamente all'adozione di una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale, da presentare ai competenti SUAP territoriali. La modulistica è disponibile nella sezione documenti..
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Il Decreto legislativo 29 settembre 2013, n. 121 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 21 ottobre 2013 ed in vigore dal 5 novembre 2013, ha previsto, all'art. 6, comma 2, nei confronti dei meri "detentori" l'obbligo di presentazione - una tantum - del certificato medico, attualmente previsto dall'art. 35, settimo comma del T.U.L.P.S., entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del d. lgs. in esame, ovvero entro il 4 maggio 2015, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data del 5 Novembre 2013 (come nel caso dei titolari di licenza di porto d'armi in corso di validità).
Inoltre, il comma 2 in questione prevede che, trascorsi i diciotto mesi, sia sempre possibile, per l'interessato, presentare il certificato medico nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.
- Difesa personale
- Permette il porto dell'arma fuori dalla propria abitazione e ha validità annuale. Per la difesa personale ci sono informazioni anche sugli spray anti aggressione
- Uso sportivo
- Permette di esercitare il tiro a volo e il tiro a segno
- Uso venatorio
- Autorizza al porto di fucile per uso di caccia nei periodi di apertura della stagione venatoria
- Denuncia detenzione e cessione
- Da presentare quando si viene in possesso o si cedono armi e cartucce
- Autorizzazione all'acquisto
- Serve per acquistare armi da sparo e munizioni e per trasportarle fino al domicilio
- Licenza per collezione
- Permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito
- Carta europea
- Estende la validità delle autorizzazioni concesse in Italia ai paesi della Comunità europea
- Vidimazione carta di riconoscimento
- Serve per trasportare le armi dalle Sezioni di tiro al luogo di detenzione e viceversa
- Circolari e Documenti
(modificato il 19/09/2019)