Anticipo pensioni privilegiate

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Il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato provvede trimestralmente, previa istanza, al pagamento di una quota sulla futura pensione privilegiata pari alla differenza tra l'acconto del trattamento di pensione ordinaria percepito ed il maggiore importo della pensione privilegiata spettante:

  • ai coniugi superstiti del personale deceduto durante l'adempimento del dovere;
  • ai dipendenti collocati a riposo per fisica inabilità a seguito di lesioni riportate in incidenti di servizio;
  • ai coniugi superstiti o ai dipendenti collocati a riposo per fisica inabilità in conseguenza di lesioni per incidenti "in itinere", per le quali sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.

Dette anticipazioni, possono essere corrisposte fin nella misura del 90% dell'importo totale della pensione privilegiata di spettanza qualora il dipendente non abbia maturato il diritto a quella ordinaria.

Le somme anticipate vengono recuperate dal Fondo in un'unica soluzione attraverso gli Uffici Periferici INPDAP, all'atto della liquidazione degli arretrati, previo benestare degli interessati.

Per la definizione dell'istruttoria relativa alla concessione della anticipazione il Fondo ha la necessità di acquisire:

  • una domanda redatta in carta semplice da parte degli interessati;
  • una copia autenticata del rapporto sulle circostanze che hanno provocato la morte o il ferimento del dipendente;
  • una copia del verbale con cui la Commissione Medica Ospedaliera competente ha giudicato il decesso o il ferimento come dipendente da causa di servizio.
21/11/2012
(modificato il 28/06/2016)
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