Stranieri: per uscire dall'Italia basta la ricevuta postale
Gli stranieri, presenti regolarmente in Italia, in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o del primo rilascio per lavoro subordinato, autonomo o ricongiungimento familiare potranno dal 1° agosto 2008 al 31 gennaio 2009 uscire dall'Italia presentando solo la ricevuta delle Poste italiane che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo o di primo rilascio.
Una circolare della Direzione centrale dell'immigrazione e delle polizia delle frontiere chiarisce che il transito nell'area Shengen (attraverso frontiere terrestri, marittime, aeree) è consentito agli stranieri in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno che mostrano:
- il passaporto in corso di validità, o altro documento di identità equipollente;
- la ricevuta della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oppure della carta di soggiorno;
- copia o originale del titolo di soggiorno scaduto e del quale è stato chiesto l'aggiornamento.
Mentre gli stranieri che hanno presentato la domanda per il primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per ricongiungimento familiare e che sono in possesso della ricevuta di presentazione della domanda possono uscire e rientrare in Italia a condizione che:
- l'uscita ed il rientro avvengano attraverso lo stesso valico di frontiera;
- il viaggio non preveda il transito in altri Paesi Schengen;
- lo straniero esibisca il passaporto o il documento di viaggio equipollente insieme al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno e la ricevuta di Poste Italiane S.p.a.,
- alla frontiera il personale addetto ai controlli metta il timbro di uscita oltre che sul documento di viaggio anche sulla ricevuta delle Poste italiane.
(modificato il 01/09/2008)