Coronavirus: proroga delle scadenze, cosa c’è da sapere
In base alle domande più frequenti ricevute, abbiamo sintetizzato con alcuni esempi le norme entrate in vigore.
Patente e revisione veicolo
1) Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?
Solo nel caso in cui è scaduta nel periodo compreso tra il mese di settembre 2020 ed il mese di giugno 2021, si può circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i dieci mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia (per la circolazione fuori dall’Italia sono esclusi dalla proroga i veicoli delle categorie L, O1 e O2 per i quali valeva la deroga solo per la circolazione sul territorio italiano sino al 31 dicembre 2020.
Le proroghe sopraindicate trovano applicazione con riguardo ai veicoli che devono effettuare la revisione o che siano già stati sottoposti a revisione con esito «ripetere» (a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate). Riguarda ogni tipo di revisione, annuale e periodica, ordinaria e straordinaria, da effettuare presso gli UMC (Ufficio motorizzazione civile) o presso le officine autorizzate private.
Pertanto, i veicoli che hanno la scadenza della revisione successiva a quelle suindicate non possono essere posti in circolazione
2) Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?
Si. Per effetto dell’art. 103, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, vista la proroga dello stato di emergenza sino al 31 marzo 2022, e visto il Regolamento europeo 2021/267 del 16 febbraio 2021:
- la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia aventi scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, è prorogata sino al 29 giugno 2022 solo per la circolazione sul territorio nazionale
- la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia con scadenza compresa tra il 30 settembre 2020 ed il 30 giugno 2021, per la circolazione su tutto il territorio dell’UE (compresa l’Italia) è prorogato per i dieci mesi successivi alla scadenza.
3) Per chi ha l’attestato per guidare l’autotreno in scadenza come e quando può rinnovarlo?
Gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera' a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103, co. 2 e 2sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 giugno 2022.
Gli attestati rilasciati ai sensi dell'art. 115, comma 2, lettera b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni e quindi, allo stato, fino al 29 giugno 2022.
4) Per chi è in possesso della Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in scadenza, la proroga è la stessa delle patenti di guida?
Si per le CQC valgono le stesse proroghe previste per le patenti di guida.
5) Carta d’identità
Ho la carta d’identità scaduta. E’ prevista una proroga?
Si. L’art. 11-ter, comma 1, del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, ne ha prorogato la validità al 30 settembre 2021. La validità ai fini dell’espatrio resta invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento stesso.
6) Permesso di soggiorno
È stata prorogata la validità dei permessi di soggiorno?
Si. L'art. 11-ter, al comma 2, del DL n. 52/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021, ne ha prorogato la validità al 31 luglio 2021, prevedendo che prima della suddetta scadenza gli interessati possano comunque presentare istanze di rinnovo dei suddetti permessi, titoli e documenti, la cui trattazione è effettuata progressivamente dagli uffici competenti.
7) Autorizzazioni di polizia
E’ stata prorogata la validità delle autorizzazioni di polizia come ad esempio la licenza per il porto d’armi?
Si. L'intervenuta proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022 comporta conseguentemente che le autorizzazioni e le abilitazioni assoggettate alla legislazione di pubblica sicurezza, scadute tra il 31 gennaio e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservino la loro validità per i 90 giorni successivi alla scadenza dello stato di emergenza stesso.
(modificato il 30/12/2021)