Vademecum

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ESERCIZIO DIRITTO DI  ACCESSO

ALLA BANCA DATI SCHENGEN

Ai sensi dell’art. 53 del Regolamento (UE) 2018/1861 e dell’art. 67 del Regolamento (UE) 2018/1862 gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 14, nonché 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/680 recepiti al Capo II “Diritti dell’interessato” del Decreto Legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

In particolare, chiunque ha la facoltà di richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, di chiederne la cancellazione. Tale diritto è integrato da un diritto di rettifica, quando i dati contengono errori di fatto.

La richiesta di accesso deve essere formulata compilando un apposito modulo di richiesta – che può essere redatto sia in lingua italiana che in lingua inglese.

Il modulo, debitamente compilato e corredato dalla seguente documentazione:

  • copia di un documento di identità in corso di validità, passaporto o documento equipollente;
  • eventuale procura ad agire a favore di un legale o di terza persona per la richiesta di accesso;
  • documento di identità in corso di validità del procuratore;
  • eventuale certificazione di cambio delle generalità da cui si possa evincere una precedente identità;
  • in caso di richiesta sul conto di minori, documentazione attestante il possesso della responsabilità genitoriale del richiedente, deve essere inviato a:

 

MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SERVIZIO PER I SISTEMI INFORMATIVI INTERFORZE

5^ DIVISIONE N.SIS

Via Torre di Mezzavia, 9 - 00173 Roma

(pec: dipps009.1005@pecps.interno.it)

 

Qualora il richiedente risultasse inammissibile nel territorio Schengen - ex art. 24 e 25 del Regolamento (EU) 2018/1861 – ovvero oggetto di un provvedimento di rimpatrio – ex art 3 Regolamento (EU) 2018/1861 - la Divisione N.SIS comunicherà oltre alla segnalazione inserita in Banca Dati e gli estremi del provvedimento, anche l’Ufficio che ha provveduto all’inserimento a cui l’istante potrà richiedere:

  • eventuali ulteriori informazioni;
  • le ragioni dell’inserimento;
  • ricorrendone gli estremi, la rettifica o cancellazione della segnalazione.

In caso di segnalazione inserita da un altro Stato membro Schengen, fatte salve le incombenze del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia - Divisione SIRENE (ex art. 8, comma 2, del Regolamento EU 2018/1861) verrà, altresì, indicato l’Ufficio dello Stato membro deputato alla gestione delle richieste di accesso diretto, o in alternativa, l’Autorità Garante della Protezione dei Dati Personali dello Stato membro segnalante in caso di accesso indiretto.

Per ogni utilità, l’elenco degli Uffici e delle Autorità Garanti degli stati membri Schengen a cui indirizzare le richieste è autonomamanete reperibile a tale indirizzo:

https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-04/csc_guide_right_of_access_rectification_and_erasure_20230403_en.pdf

Qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, e 53 comma 3, del Regolamento EU 2018/1861 e all’art. 67, comma 3, del Regolamento EU 2018/1862, le informazioni potranno essere sottratte all’accesso.

In particolare l'informazione non è fornita per salvaguardare:

  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa;
  • la pubblica sicurezza e la prevenzione;
  • l’accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati.

Inoltre, l'informazione può essere limitata parzialmente o totalmente in conformità della legislazione nazionale, nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria al fine di:

  • non ostacolare indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari;
  • non compromettere la prevenzione, l'accertamento, l'indagine e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali;
  • proteggere la sicurezza pubblica;
  • proteggere la sicurezza nazionale; oppure
  • proteggere i diritti e le libertà altrui.

Della mancata informazione verrà notiziato il Garante della Protezione dei Dati Personali, a cui, qualora ne ricorrano i presupposti, l’interessato avrà facoltà, a titolo gratuito, di proporre reclamo.

E’ consigliabile, infine, di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata, in modo da consentire una risposta celere e certa da parte della Divisione N.SIS. Qualora la richiesta venisse inviata con una email non certificata, se ricevuta, la stessa verrà utilizzata quale indirizzo a cui verrà fornita risposta con richiesta di conferma ricezione.

03/12/2019
(modificato il 11/09/2024)
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