La disponibilità dei mezzi finanziari

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(direttiva del ministro dell'Interno 1° marzo 2000)

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno o nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l'esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito (v. tabella 1).
Lo straniero deve inoltre indicare l'esistenza di un alloggio idoneo nel territorio nazionale e la disponibilità della somma necessaria al rientro nel Paese di origine, comprovabile anche con l'esibizione del biglietto di ritorno.
A tali importi è subordinato l'ingresso in Italia per soggiorni fino a 90 giorni, per motivi di turismo ma anche per motivi di affari, cure mediche, gara sportiva, studio, invito, per motivi religiosi, per trasporto e per transito.
Nel caso in cui lo straniero presente in Italia sia interessato al ricongiungimento con i propri familiari residenti all'estero, preliminarmente all'ingresso dei congiunti, deve dimostrare, in Prefettura, presso il competente Sportello unico per l'immigrazione, la disponibilità di un reddito annuo proporzionato al numero dei familiari con i quali vuole ricongiungersi, e pari agli importi indicati nella tabella 2. Per i genitori che hanno più di sessantacinque anni è richiesta un'assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale o l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
 

30/09/2013
(modificato il 26/06/2018)
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