Il rinnovo

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Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, almeno 60 giorni prima della scadenza ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico.

La durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di due anni per quello a tempo indeterminato.

Lo straniero titolare della ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno elettronico ha i medesimi diritti connessi al possesso del permesso di soggiorno.

Nell'attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell'Autorita' di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo. La comunicazione deve essere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore di lavoro.

07/04/2019
(modificato il 08/04/2019)