Rilascio
Il modulo di richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:
- direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
- per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
- per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.
Alla richiesta si deve allegare:
- due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
- la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'abilitazione all'attività venatoria;
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessioni governative di Euro 168,00 più un'addizionale di Euro 5.16 (come previsto dall'art.24 della legge nr. 157 dell'11 febbraio 1992);
- la ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, fissata ogni anno dalle singole regioni;
- la ricevuta di versamento di Euro 1,27 per il costo del libretto valido 6 anni, da pagarsi per il primo rilascio e alla scadenza dei sei anni,richiedendo all'Ufficio presso il quale si intende inoltrare la richiesta ( Polizia- Carabinieri) gli estremi del conto corrente della corrispondente Tesoreria Provinciale dello Stato (il costo del libretto è di Euro 1,50 per la versione bilingue);
- due foto recenti, formato tessera, a capo scoperto e a mezzo busto;
- la documentazione o autocertificazione relativa al servizio prestato nelle Forze Armate o nelle Forze di Polizia o certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale;
- una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
- di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- le generalità delle persone conviventi;
- di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.
13/02/2014
(modificato il 28/07/2022)
(modificato il 28/07/2022)