Nulla osta attività volo da diporto o sportivo

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La normativa vigente (art. 14 DPR 9.07.2010, n.133 con rif. alla legge 25.03.1985 n.106) prevede il rilascio da parte del Questore (competente in base alla residenza del richiedente) di un apposito nulla osta necessario ai fini del successivo ottenimento dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS.

Per volo da diporto o sportivo si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro.

Il Questore, ai fini del rilascio, valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrorismo internazionale. Il nulla osta questorile può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento per ragioni di ordine e sicurezza pubblica o nel caso vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Detto nulla osta è comunque rilasciato ai soli fini previsti dalla legge vigente e non sostituisce la certificazione medica di idoneità psico-fisica prevista per l'ammissione ai corsi.

Per la presentazione e rilascio occorrono due contrassegni telematici in bollo da € 16,00 di cui uno applicato sulla richiesta e l'altro sul nulla osta al momento dell'emissione.

Di seguito, per comodità, si riporta il testo della disposizione di legge:

Art. 14 Nulla osta del Questore

1. Per il rilascio dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS, il richiedente presenta il nulla osta rilasciato dal Questore della provincia di residenza, che valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato nonché in relazione al contrasto del terrorismo internazionale.

2. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso della licenza sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e di un attestato abilitante al pilotaggio VDS, rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, non riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono partecipare alle gare ed alle manifestazioni di cui all'articolo 11, comma 7, previo nulla osta del Questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche.

3. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono praticare attività VDS sul territorio nazionale previo nulla osta del Questore competente per il luogo ove ha inizio l'attività VDS.

4. I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, che intendano raggiungere il territorio nazionale a bordo di apparecchi VDS, devono chiedere il nulla osta del Questore competente per il luogo di destinazione sul territorio nazionale, individuato nel piano di volo.

10/02/2015
(modificato il 08/07/2020)
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