Banca Dati Nazionale del DNA

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Informativa Privacy

(Art. 10 del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51)

 

La Banca Dati Nazionale del DNA è stata istituita con la Legge 30 giugno 2009 n. 85 per contrastare efficacemente il terrorismo, la criminalità organizzata transfrontaliera e l’immigrazione clandestina.

L’attuazione della legge si è avuta con il Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge, pubblicato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87.

Con il Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2016 sono state definite le procedure per il trattamento dei dati da parte della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale per la banca dati nazionale del DNA e per la trasmissione del profilo del DNA da parte dei laboratori di istituzioni di elevata specializzazione.

Successivamente, con il Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2017 sono state definite le modalità di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili del DNA.

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 maggio 2017, in attuazione dell’articolo 53, comma 3, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, sono stati individuati i trattamenti dei dati personali contenuti nella Banca Dati Nazionale del DNA individuati alla scheda n. 6.

La Banca Dati Nazionale del DNA, ha la finalità di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti, delle persone scomparse, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia.

Per le finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali è relativo al profilo del DNA ottenuto da:

  • Soggetti di cui all’articolo 9, commi 1 e 2 della Legge 30 giugno 2009 n. 85, come di seguito specificati:

           a) I soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

           b) I soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

           c) I soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

           d) I soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un  delitto non colposo;

           e) I soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

  • Consanguinei di persone scomparse.

La tipizzazione del DNA dei soggetti di cui ai punti a), b), c), d), e), può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti per delitti, non colposi, per i quali è consentito l’arresto facoltativo in flagranza.

Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto, il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

 

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati della Banca Dati Nazionale del DNA ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87 è il Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza (Decreto del Ministero dell’Interno del 24 maggio 2017, scheda n. 6).

 

2. Finalità del trattamento

Le finalità sono stabilite dagli articoli 5 e 12 della Legge 30 giugno 2009 n. 85:

  • Al fine di facilitare l’identificazione degli autori dei delitti;
  • Per le finalità di collaborazione internazionale di polizia.

 

3. Esercizio del diritto di accesso ai dati personali trattati dalla Banca Dati Nazionale del DNA

Il diritto dell’interessato ad accedere ai dati personali è previsto dall’articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87.

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 10, commi 3, 4 e 5 della Legge 1 aprile 1981 n. 121, e successive modificazioni, previo accertamento dell’identità del medesimo, anche, ove necessario, con mezzi diversi dai documenti di identificazione.

Il Garante per la protezione dei dati personali, esercita il controllo sulla Banca Dati Nazionale del DNA, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 30 giugno 2009 n. 85.

I diritti dell’interessato sono esercitati con istanza rivolta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, compilando il modulo di richiesta allegato e allegando copia fotostatica e firmata di un documentato di identità in corso di validità, da inviare a:

Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale della Polizia Criminale

Servizio per i Sistemi Informativi Interforze

Via Torre di Mezzavia, 9

00173 Roma

 

Per agevolare la celerità della risposta, è opportuno che le richieste siano redatte in una delle seguenti lingue: italiano, inglese.

Inoltre, le richieste devono essere sottoscritte dal diretto interessato o, in alternativa, contenere una delega in favore di chi scrive.

E’ opportuno che i documenti inviati siano pienamente leggibili e contengano un idoneo recapito del richiedente (postale o PEC) dove l’interessato possa agevolmente ricevere riscontro.

Gli interessati titolari di una casella di posta elettronica certificata (PEC) potranno indirizzare le loro istanze all’indirizzo:

privacy.dna@pecps.interno.it

 

Nel caso in cui alla richiesta non sia fornita una risposta ritenuta esaustiva, l’interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia n. 11

00187 Roma

Tel. (+39) 06.696771

Fax (+39) 06.69677.3785

garante@gpdp.it

 

4. Periodo di conservazione dei dati personali

Il periodo di conservazione dei dati è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87 e le modalità di cancellazione dei profili del DNA, di distruzione dei campioni biologici, di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei medesimi profili, sono disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Interno del 12 maggio 2017.

La cancellazione può avvenire nei seguenti casi:

  • A seguito di sentenza di assoluzione, divenuta irrevocabile, perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato, il fatto non è previsto dalla legge come reato;
  • A seguito di identificazione di cadavere o di resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, e comunque in ogni caso in cui lo richieda un consanguineo.
  • Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall’articolo 9 della Legge 30 giugno 2009 n. 85;
  • In ogni altro caso il profilo del DNA resta inserito nella Banca Dati Nazionale del DNA per trenta anni dalla data dell’ultima registrazione (articolo 5 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2016 n. 87) ed elevato a quaranta anni quando il profilo del DNA si riferisce a persone condannate con sentenza irrevocabile per uno o più dei reati per i quali la legge prevede l’arresto obbligatorio in flagranza, o per taluno dei reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. Il profilo è altresì conservato per quaranta anni nel caso in cui in sede di emissione di sentenza di condanna irrevocabile, sia stata ritenuta la recidiva.

Decorsi trenta o quaranta anni dall’ultima circostanza che ha determinato l’inserimento del profilo del DNA nella Banca Dati Nazionale del DNA, il profilo viene automaticamente cancellato.

Il termine decorre dalla data di avvenuta registrazione delle operazioni di identificazione e prelievo.

 

5. Categorie di destinatari dei dati personali

I destinatari dei dati personali relativi ai profili genetici raccolti nella Banca Dati Nazionale del DNA secondo quanto previsto della Legge 30 giugno 2009 n. 85 sono i seguenti:

  • Autorità Giudiziaria;
  • Collaborazione Internazionale di Polizia;
  • Polizia giudiziaria.

 

6. Responsabile della protezione dei dati

Presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza è individuato il Security manager (Decreto Interministeriale del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2015) quale Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO), secondo quanto previsto dall’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 51 del 18 maggio 2018.

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al seguente indirizzo PEC:

dpo.dna@pecps.interno.it

 

 

English Version


Legge 30 giugno 2009 n. 85, articolo 5, comma 1.

Legge 30 giugno 2009 n. 85, articolo 12, comma 2.

Tipizzazione: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA,    

 Legge 30 giugno 2009 n. 85, articolo 6, comma 1, lett. h).

29/11/2019
(modificato il 05/06/2024)
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