Codice della strada: è legge il decreto che inasprisce le pene

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Poliziotto su strada

Convertito in legge il decreto che il 3 agosto 2007 aveva apportato modifiche al codice della strada. Le novità introdotte prima dell'estate per ridurre gli incidenti sono state quasi tutte confermate, con qualche ritocco e qualche ulteriore modifica.

La Polizia Stradale ha predisposto una scheda di sintesi delle novità normative di questi due mesi.

Le principali novità introdotte al momento della conversione del decreto riguardano:

Gestori locali: i titolari e i gestori di locali dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche a partire dalle 2 di notte. Non solo. Devono anche assicurarsi che i clienti possano effettuare all'uscita del locale una rilevazione del tasso alcolemico.

Guida sotto effetto di alcol: è stata confermata la divisione in 3 soglie di livelli di alcol nel sangue:

  • tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro: ammenda da 500 a 2.000 euro e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi; è stato invece escluso l'arresto fino a 1 mese;
  • tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5g/l: l'ammenda è tra 800 e 3.200 euro con l'arresto fino a 3 mesi, la patente è sospesa per un periodo di tempo compreso fra 6 mesi e 1 anno;
  • tasso alcolemico che supera l'1,5 g/l: ammenda tra 1.500 e 6.000 euro; l'arresto fino a 6 mesi; la patente è sospesa da 1 a 2 anni.

Bimbi in motorino: è stato innalzata da 4 a 5 anni l'età minima in cui i bambini possono essere trasportati, idoneamente trattenuti, sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli.

Condizionatore: non si può, durante la sosta o la fermata del veicolo, tenere il motore acceso per mantenere in funzione l'aria condizionata. Sanzione amministrativa prevista da 200 euro a 400 euro. Il divieto non riguarda i casi in cui si è costretti a stare in coda.

Limitazioni alla guida: i neopatentati - per il primo anno - non potranno guidare autovetture con potenza superiore a 50Kw/t.

Limiti di velocità: sospensione della patente da 1 a 3 mesi per chi supera i limiti di velocità di 40 Km/h e sanzione tra 370 a 1.458 euro con l'aggiunta dell'interdizione alla guida nelle ore notturne (h.22-07) per i tre mesi successivi alla restituzione della patente. Per infrazioni superiori ai 60 km/h, rispetto al limite di velocità previsto, scatterà la sospensione della patente da 6 a 12 mesi, il fermo amministrativo dell'auto e una multa che va da 500 a 2.000 euro. La revoca della patente è prevista se nel biennio viene accertata più volte la stessa violazione.

Fondo contro l'incidentalità notturna: una multa di 200 euro in più è prevista per chi ha bevuto troppo o guida sotto l'effetto di stupefacenti, per chi supera i limiti di velocità o non osserva gli obblighi di velocità moderata dalle 20 di sera alle 7 del mattino. I maggiori introiti, che alimenteranno il Fondo, saranno usati per contrastare il fenomeno degli incidenti notturni.

Per quanto riguarda invece le modifiche introdotte ad agosto e che sono state riconfermate le principali sono:

Guida senza patente: chi guida auto e moto senza aver conseguito la patente viene punito con un'ammenda che va da 2.257 a 9.032 euro e lo stesso vale per chi guida senza patente perchè revocata o non rinnovata per mancanza di requisiti previsti dal codice.

Guida sotto effetto di droghe: è prevista l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l'arresto fino a 3 mesi e la sospensione della patente fino a 1 anno. Se il guidatore provoca, per colpa del suo stato, anche un incidente le pene sono raddoppiate e viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a 90 giorni. La patente viene sempre revocata se il reato è commesso dal conducente di un autobus. Pene raddoppiate e fermo auto di tre mesi anche per i recidivi.

Telefonini alla guida: chi fa uso di telefoni cellulari o palmari, senza auricolare o vivavoce, mentre guida può incorrere in una sanzione fino a 594 euro e nella sospensione della patente se recidivo nel biennio.

04/10/2007
(modificato il 19/12/2007)
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