Antiriciclaggio: nuove regole in banca

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Un assegno bancarioEntrano in vigore il 30 aprile 2008 le nuove regole sugli assegni messe a punto dal ministero dell'Economia e delle Finanze per rafforzare l'azione di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in linea con le direttive dell'Unione europea.

Le nuove norme, che garantiscono al cittadino maggiore trasparenza, ostacolando le prassi irregolari o illecite, prevedono che non si possa più emettere un assegno bancario o postale per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola "non trasferibile" e senza aver indicato il nome o la ragione sociale del beneficiario.

Queste, in sintesi, le principali novità:

  • le banche saranno tenute a rilasciare assegni bancari e circolari che riportano la dicitura "non trasferibile", per i quali non è previsto il pagamento di alcuna imposta di bollo;
  • il cliente potrà comunque richiedere alla sua banca l'emissione di libretti di assegni liberi, cioè che non riportano la dicitura "non trasferibile". Per il rilascio di questo tipo di carnet il cliente dovrà versare 1,50 euro ad assegno a titolo di imposta di bollo. Per ottenerli serve una richiesta scritta alla banca;
  • gli assegni intestati a "me medesimo" (a "me stesso, a "m.m." etc.) possono essere girati per l'incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, saranno considerati "non trasferibili" e potranno essere incassati unicamente dalla stessa persona che li ha emessi.

In particolare, per quanto riguarda gli assegni liberi, ricordiamo che è obbligatorio:

  • riportare la dicitura "non trasferibile" sugli assegni di importo uguale o superiore a 5.000 euro e indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario;
  • riportare su ciascuna girata, pena la nullità dell'operazione, il nome e il codice fiscale del girante;
  • se alla data del 30 aprile si fosse ancora in possesso di un carnet d'assegni rilasciato prima di tale data si potrà continuare a utilizzarlo fino a esaurimento. Per importi pari o superiori a 5.000 euro sarà necessario "validarli" inserendo, a penna, la dicitura "non trasferibile".

In caso di irregolarità partirà una segnalazione al ministero dell'Economia e delle Finanze che fisserà l'ammontare della sanzione amministrativa da applicare in una misura variabile tra l'1% e il 40% dell'importo trasferito.

Pagamenti in contanti e libretti al portatore

Altre novità sono previste per i pagamenti in contanti e per i vecchi libretti al portatore. Ecco le principali:

  • il limite massimo per effettuare trasferimenti in contante scende da 12.500 a 5.000 euro. Tale trasferimento potrà tuttavia avvenire tramite banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A.. Si scende a 2.000 euro se il trasferimento avviene invece tra soggetti che svolgono attività di incasso e trasferimento fondi (i money transfer).
  • il saldo dei libretti di deposito al portatore non potrà essere superiore a 5.000 euro. Quelli vecchi dovranno essere chiusi o frazionati entro il 30 giugno 2009.

Per facilitare il passaggio alle nuove norme e per ulteriori dettagli, l'Associazione bancaria italiana ha stampato, in collaborazione con il ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia, una guida per i clienti che sarà a disposizione negli istituti di credito.

28/04/2008
(modificato il 14/07/2008)
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