Licenza per collezione di armi

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Armi comuni da sparo

La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in numero superiore a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.

Armi antiche, artistiche o rare

Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a 8. Per le armi in collezione non è consentito detenere munizioni. La licenza ha carattere permanente, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.
Il modulo (pdf 43 KB ) di presentazione della richiesta, disponibile anche presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnato nei seguenti modi:

  • direttamente a mano: l'ufficio rilascia una regolare ricevuta;
  • per posta raccomandata con avviso di ricevimento;
  • per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna.

Alla richiesta si deve allegare:

  • due contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza;
  • la certificazione comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciata dall'A.S.L. di residenza ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato;
  • una dichiarazione sostitutiva in cui l'interessato attesti:
    • di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
    • le generalità delle persone conviventi;
    • di non essere stato riconosciuto "obiettore di coscienza" ai sensi della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007.

Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.

28/05/2015
(modificato il 03/07/2020)
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